PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione, prevista dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, si applicano limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite, indipendentemente dalla data del decesso del dante causa.
      2. I commi 774, 775 e 776 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
      3. L'articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296.